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Adempimenti studi professionali - D.Lgs. 81/2008 Stampa E-mail

Principali adempimenti inerenti la tutela della salute e della sicurezza negli studi tecnici
Com’è noto, il D.Lgs. 81/2008 (il cosiddetto Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nelle attività lavorative) impone nuovi obblighi in materia di sicurezza

Tra le numerose novità introdotte dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 si citano a titolo esemplificativo:

  • estensione della definizione di lavoratore, soggetto alle norme di tutela della salute e
  • sicurezza, anche ai cosiddetti lavoratori atipici (stagisti, contratti a progetto, collaborazioni
  • coordinate e continuative, lavoro interinale, ecc.),
  • obbligo di effettuare la Valutazione dei Rischi per tutti i rischi presenti,
  • sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso di reiterate violazioni, quali ad esempio la
  • mancata nomina del RSPP, la mancata valutazione del rischio o la mancata formazione.

Gli studi assoggettati al D. Lgs. 81/08 sono tutti quelli in cui sia presente almeno un lavoratore.
E’ definito “lavoratore: la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge
un’attività lavorativa…, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e
dell’ente stesso; l’associato in partecipazione…, il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di
orientamento,…”


Si ritiene di fondamentale importanza ricordare almeno i due principali obblighi:

  • NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il datore di lavoro deve nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP),
ruolo che negli studi tecnici è generalmente ricoperto dal datore di lavoro stesso.
Il datore di lavoro che svolge personalmente i compiti di RSPP deve frequentare un corso di 16 ore:
si allega fac simile per la nomina del RSPP nel caso di svolgimento da parte del datore di lavoro.
La mancata erogazione della formazione e la mancata designazione del RSPP sono considerate
motivo di sospensione dell’attività imprenditoriale.

Per conoscere le modalità di svolgimento dei corsi per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) organizzati da Esse Ti Esse cliccare qui

  • VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi.
Per le aziende con più di 10 lavoratori deve essere redatto un documento scritto di
valutazione dei rischi per ogni sede operativa, documento che deve avere data certa (obbligo a
partire dal 15/05/2009). La mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi è
considerata motivo di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Mentre fino al 30/06/2012 per le attività lavorative con numero di addetti inferiore a 10 poteva essere sufficiente un’autocertificazione per documentare l’avvenuta valutazione dei rischi, dopo tale data anche per le attività di piccole dimensioni diverrà necessario documentare la valutazione dei rischi.
La valutazione dei rischi (o l’autocertificazione) deve essere conservata nel proprio studio, a
disposizione degli Enti di controllo.

Per una personalizzazione della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per redigere un Manuale della Sicurezza valido a fornire, oltre alla documentazione utile all’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08, le informazioni necessarie riguardanti i requisiti minimi che devono avere gli ambienti di lavoro e i relativi impianti tecnologici, le postazioni di lavoro, gli archivi, la documentazione da conservare (es. dichiarazioni di conformità degli impianti, verifiche periodiche), le figure coinvolte nella gestione della sicurezza (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi, rappresentante dei lavoratori) e la formazione che devono ricevere, la presenza di presidi antincendio (es. estintori) e di primo soccorso (es. cassetta di pronto soccorso), Esse Ti Esse offre dei servizi personalizzati a seconda delle esigenze dei clienti.

Per conoscere i servizi offerti da Esse Ti Esse per adempiere alla valutazione dei rischi cliccare qui

E' necessatio comunicare all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
, qualora nominato.
> E' possibile scaricare la circolare INAIL cliccando qui
Per assolvere a tale obbligo bisogna andare sul sito www.inail.it, selezionare – previa registrazione – l’area “punto cliente”, cliccare sul modello “Dichiarazione RLS” e inserire i dati (i consulenti del
lavoro possono sostituirsi ai datori di lavoro nella comunicazione).
Se nelle aziende non fosse stato eletto il RLS, le funzioni vengono svolte da un RLS territoriale (la cui
elezione è disciplinata dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria): le aziende
devono in tal caso pagare un contributo di 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato
presso la propria azienda.
L’RLS (o in sua assenza l’RLS territoriale) ha accesso ai luoghi di lavoro, è consultato
preventivamente sulla valutazione dei rischi e sulla formazione dei lavoratori, riceve la
documentazione aziendale inerente la sicurezza, formula osservazioni in occasione di verifiche
delle autorità competenti (dalle quali è, di norma, sentito) e può fare ricorso alle succitate autorità
qualora ritenga che le misure adottate non siano idonee.
Il RLS deve frequentare uno specifico corso di 32 ore.

Per conoscere le modalità di svolgimento dei corsi per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza organizzati da Esse Ti Esse cliccare qui

Ovviamente permangono gli altri obblighi già introdotti dalle norme previgenti, quali ad esempio la
nomina e la formazione degli addetti all’emergenza (primo soccorso e prevenzione incendi),
l’eventuale nomina del medico competente (ad esempio nel caso di lavoratori che utilizzano il
videoterminale più di 20 ore settimanali), i requisiti minimi che devono avere gli ambienti di lavoro e
i relativi impianti tecnologici, le postazioni di lavoro e gli archivi.

Per conoscere le modalità di svolgimento dei corsi per Addetti alle Emergenze organizzati da Esse Ti Esse cliccare qui


Si rammenta infine che la legge prevede per ogni inadempienza pesanti sanzioni penali e
pecuniarie variabili ognuna tra 750 e 10.000 € (e pene accessorie che arrivano fino alla
sospensione dell’attività imprenditoriale).

E' possibile scaricare le seguenti modulistiche in formato word:

Fac simile nomina RSPP

 

 
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